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Telecamere-scanner e contestazione differita: sono valide per elevare un verbale?

di Avvocato Giorgio Marchetti


Negli ultimi anni, il progresso tecnologico ha rivoluzionato il settore della sicurezza stradale. Tra le innovazioni più rilevanti, le telecamere-scanner di ultima generazione si distinguono per la loro capacità di rilevare infrazioni in tempo reale, senza la necessità di un presidio fisico delle forze dell'ordine.

Questi dispositivi sono in grado di leggere le targhe dei veicoli, verificando automaticamente l'eventuale mancanza di assicurazione e revisione, e persino individuare conducenti che utilizzano il telefono alla guida. Ma tali strumenti possono costituire un fondamento valido per la contestazione differita di un'infrazione ai sensi del Codice della Strada? Esaminiamo la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.


Telecamere-Scanner: Funzionamento e Finalità

Le telecamere-scanner sono dispositivi dotati di tecnologia OCR (Optical Character Recognition) e di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di analizzare immagini in tempo reale. Posizionate lungo le strade o integrate nei varchi di controllo del traffico, queste telecamere permettono di rilevare una serie di infrazioni, tra cui:

  • Mancanza di assicurazione RCA: attraverso l'interconnessione con il database della Motorizzazione Civile e delle compagnie assicurative, possono verificare se il veicolo è sprovvisto della copertura obbligatoria.

  • Omessa revisione periodica: incrociando i dati del Ministero dei Trasporti, segnalano immediatamente se un veicolo non ha effettuato la revisione nei termini previsti dalla legge.

  • Uso del cellulare alla guida: grazie a telecamere ad alta risoluzione e software di riconoscimento, possono identificare un conducente che utilizza il telefono senza auricolari o vivavoce.

Tuttavia, la questione cruciale riguarda la loro validità come prova per l’elevazione di verbali con contestazione differita.


Il Principio della Contestazione Immediata nel Codice della Strada

L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce il principio generale secondo cui la contestazione dell’infrazione deve avvenire immediatamente, salvo che ciò non sia impossibile o particolarmente difficile. Esistono tuttavia delle eccezioni, tra cui:

  • Rilevamento a distanza dell’infrazione con sistemi elettronici omologati.

  • Violazioni documentabili attraverso dispositivi automatici senza necessità della presenza dell'agente accertatore.

  • Circostanze che rendano impossibile il fermo immediato del veicolo.

Le nuove telecamere-scanner potrebbero rientrare in queste casistiche, ma è necessario analizzare se siano espressamente omologate per tali finalità.


Le Telecamere-Scanner Possono Costituire Prova per la Contestazione Differita?

1. Rilevazione della Mancanza di Assicurazione e Revisione

Secondo le normative vigenti ed in particolare il nuovo codice della strada (Legge 25 novembre 2024, n. 177) entrato in vigore il 14 dicembre 2024, i dispositivi elettronici utilizzati per l’accertamento di infrazioni devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti (articolo 45, comma 6, CdS). Per quanto riguarda il controllo di assicurazione e revisione, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 ha chiarito che le sole telecamere non sono sufficienti per elevare direttamente un verbale, ma devono essere integrate da un accertamento con valore di fede pubblica.

Tuttavia, in relazione alla mancanza dell'assicurazione e della revisione, il solo fotogramma della telecamera può non essere sufficiente ad attestare con certezza le circostanze di luogo e di tempo dell'infrazione in assenza di omologazione dell'apparecchio. L'accertamento deve avvenire con modalità che abbiano valenza di fede pubblica, garantendo che il veicolo in questione fosse effettivamente in quella specifica posizione e in quel preciso momento senza una copertura assicurativa valida o con la revisione scaduta.

Se la telecamera non è omologata per questo tipo di rilevazione e non è in grado di garantire l’identificazione con pieno valore probatorio, il verbale basato solo sul suo fotogramma potrebbe essere contestabile. In tal caso, la contestazione immediata risulta necessaria, oppure l’accertamento deve essere supportato da una certificazione ufficiale che attesti con certezza il tempo e il luogo dell’infrazione, attraverso strumenti di rilevazione validati. A supporto di questa interpretazione, il Tribunale di Pistoia, Sentenza del 15 ottobre 2020 n. 782, ha stabilito che la mancanza di omologazione del sistema "Targa System 4.0" preclude la possibilità di utilizzarlo per l'accertamento autonomo delle violazioni al Codice della Strada. Anche Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2164/2023, ha affrontato la questione della legittimità dell'utilizzo di dispositivi elettronici non omologati per l'accertamento delle infrazioni, ribadendo la necessità dell'omologazione per garantire la validità delle sanzioni elevate. Tuttavia, tali sistemi possono essere utilizzati come ausilio per gli operatori di polizia, a condizione che l'accertamento sia completato da un controllo diretto da parte degli agenti.

2. Identificazione del Conducente con il Cellulare alla Guida

L'accertamento dell'uso del cellulare durante la guida presenta specifiche complessità. La norma di riferimento è l'art. 173 del Codice della Strada, che vieta l'uso di dispositivi elettronici senza sistemi viva-voce o auricolari. In merito al valore probatorio del verbale redatto dagli agenti accertatori, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6108/2023, ha stabilito che le attestazioni degli organi di polizia stradale, relative a violazioni come l'uso del cellulare alla guida, fanno piena prova fino a querela di falso. Pertanto, per contestare efficacemente tali verbali, non è sufficiente una semplice opposizione; è necessaria la proposizione di una querela di falso. 

Tuttavia, è importante notare che le telecamere-scanner, pur avanzate tecnologicamente, possono non essere sufficienti per attestare con certezza l'infrazione senza l'intervento diretto di un agente accertatore. La giurisprudenza richiede che, in assenza di contestazione immediata, vi siano elementi probatori chiari e inequivocabili per supportare la sanzione. Questo implica che, sebbene le telecamere possano rilevare comportamenti anomali, l'identificazione certa del conducente che utilizza il cellulare richiede una verifica diretta da parte delle forze dell'ordine.





 
 
 

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