top of page

Autovelox solo approvato e non omologato: il Giudice di Pace di Ancona annulla il verbale

Commento a sentenza Giudice di Pace di Ancona, 16 febbraio 2026, n. 82, Dott.ssa Pirro


La sentenza in commento si inserisce nel solco dell’ormai consolidato orientamento di legittimità in materia di rilevazione elettronica della velocità, riaffermando con nettezza un principio destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche: l’accertamento fondato su apparecchiatura autovelox munita di mera approvazione, ma priva di omologazione, è illegittimo.

 

Il caso trae origine dall’opposizione avverso un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, elevato mediante dispositivo fisso “Autovelox 106” posto lungo l'asse nord-sud di Ancona in direzione periferia-centro in prossimità dell'area di servizio appena dopo lo svincolo che porta al quartiere Grazie. Era pacifico in atti che l’apparecchio fosse stato approvato con decreto ministeriale, ma non omologato. Proprio tale circostanza ha costituito il fulcro della decisione.

 

Il Comune resistente aveva sostenuto l’equivalenza sostanziale tra approvazione e omologazione, richiamando circolari ministeriali e precedenti di merito favorevoli a tale impostazione . Il giudice, tuttavia, ha respinto tale tesi, valorizzando il dato normativo primario e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 10505/2024, secondo cui l’omologazione si distingue dall’approvazione per il suo contenuto tecnico-funzionale, volto a garantire la precisione e l’affidabilità dello strumento, costituendo presupposto indispensabile di legittimità dell’accertamento .

 

La motivazione si fonda in modo lineare sull’art. 142, comma 6, Codice della Strada, norma primaria che individua come fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. Il riferimento esclusivo all’omologazione non consente operazioni di equiparazione in via interpretativa. In questa prospettiva, eventuali richiami al regolamento di esecuzione del Codice della Strada risultano giuridicamente recessivi, trattandosi di fonte secondaria, inidonea a incidere sul significato e sull’ambito applicativo di una disposizione di rango primario. Il baricentro dell’argomentazione resta dunque ancorato alla norma codicistica, non suscettibile di essere ridimensionata da fonti subordinate.

 

Parimenti, il giudice ha escluso ogni rilevanza interpretativa alle circolari ministeriali invocate dall’ente resistente, ribadendo che si tratta di atti amministrativi interni, privi di valore normativo e incapaci di derogare o integrare il contenuto di una fonte primaria. In tal senso, la decisione si pone in coerenza con l’orientamento della Cassazione che nega qualsiasi efficacia para-normativa a tali atti, specie quando si pongano in contrasto con il dato testuale della legge.

 

Quanto alla questione della "taratura", la sentenza correttamente non ne fa il centro del ragionamento. Il dispositivo risultava regolarmente sottoposto a verifiche periodiche , ma tale circostanza è logicamente e giuridicamente assorbita dalla mancanza del presupposto strutturale dell’omologazione. In altre parole, la verifica periodica di funzionalità non può supplire all’assenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge quale condizione di validità dell’accertamento. L’illegittimità discende direttamente dalla violazione dell’art. 142, comma 6, C.d.S., senza che sia necessario approfondire ulteriormente il tema della taratura.

 

La conclusione cui perviene il Giudice di Pace è pertanto coerente con il principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa: se la legge richiede che le risultanze probatorie provengano da apparecchiature omologate, l’utilizzo di uno strumento privo di tale requisito rende l’accertamento radicalmente invalido. Da ciò l’annullamento del verbale e la condanna dell’ente alla rifusione delle spese .

 

La pronuncia conferma una linea interpretativa rigorosa che privilegia il dato normativo primario e rifiuta soluzioni “funzionalistiche” fondate su equipollenze non previste dal legislatore. Ne deriva, sul piano operativo, l’esigenza per gli enti accertatori di verificare non solo la regolarità delle tarature, ma soprattutto la sussistenza dell’omologazione quale presupposto indefettibile dell’utilizzabilità probatoria delle rilevazioni elettroniche di velocità.



 
 
 

Commenti


Avv. Giorgio Marchetti
via C. Colombo, 62
62029 Tolentino (MC) - Italy
c.f. MRCGRG60C04A271X
p. IVA IT02577880426

Tel. +39 3397726513
email: info@giorgiomarchettiavvocato.it

pec: avvgiorgiomarchetti@pec.it

Modulo di iscrizione

©2020 Powered by Giorgio Marchetti.

  • facebook
  • linkedin
bottom of page