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Autovelox solo approvato e non omologato: annullato il verbale della P.L. di Orte.

Ancora una conferma dalla giurisprudenza di merito

Con la sentenza resa in data 24 gennaio 2029, il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto l’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione elevato per violazione dell’art. 142 C.d.S., annullando l’atto sanzionatorio per difetto di omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità .


Il cuore della decisione è ancora una volta netto e si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che tuttavia le Amministrazioni si ostinano a disattendere: l’accertamento del superamento dei limiti di velocità effettuato mediante apparecchio soltanto approvato, ma non omologato, è illegittimo. Le due procedure amministrative – approvazione e omologazione – non sono sovrapponibili né equipollenti, avendo natura, struttura e finalità differenti .


Il giudice muove da un presupposto normativo chiaro: l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada individua come fonti di prova legalmente valide, ai fini dell’accertamento della velocità, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Il riferimento espresso all’omologazione non consente letture estensive o interpretazioni “funzionali” che valorizzino la sola approvazione come requisito sufficiente.


La sentenza richiama il recente orientamento della Corte di Cassazione che, a partire dal 2024, ha definitivamente chiarito la distinzione tra i due procedimenti, evidenziando come l’omologazione presenti una componente tecnico-qualitativa imprescindibile, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento. L’approvazione, invece, si risolve in un procedimento amministrativo che non comporta il medesimo livello di verifica tecnica sul prototipo .


È proprio questa differenza a rendere dirimente la mancanza dell’omologazione: non si tratta di un vizio meramente formale, ma dell’assenza di una condizione legale di legittimità dell’accertamento. Se la norma primaria richiede che la fonte di prova sia costituita da apparecchiature omologate, l’utilizzo di uno strumento privo di tale requisito comporta la violazione della legge e travolge il verbale.


Significativo è anche il passaggio in cui il giudice ribadisce che il procedimento sanzionatorio amministrativo non può fondarsi su equiparazioni interpretative tra istituti distinti, specie in materia di prova legale. La distinzione tra approvazione e omologazione non è una costruzione giurisprudenziale arbitraria, ma trova fondamento nel dato normativo e nella struttura dei due procedimenti amministrativi, come chiarito dalla Suprema Corte .


La pronuncia conferma dunque un orientamento che, da isolato, è ormai divenuto stabile e coerente. Sotto il profilo sistematico, essa riafferma la centralità del principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa: quando la legge individua in modo tassativo il requisito tecnico della fonte di prova, non è consentito attenuarlo o sostituirlo attraverso prassi amministrative o interpretazioni estensive.


Sul piano pratico, la decisione impone agli enti accertatori una verifica rigorosa del titolo abilitativo degli strumenti utilizzati per il rilevamento elettronico della velocità. L’omologazione non rappresenta un adempimento formale, ma una condizione sostanziale di validità dell’accertamento. In sua assenza, il verbale è destinato a essere annullato, anche a prescindere da ogni altra contestazione. Con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza.


Avv. Giorgio Marchetti


Scarica la sentenza qui sotto


 
 
 

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