Autovelox e requisiti di legittimità dell’accertamento: la Cassazione ribadisce la necessaria omologazione
- Avv. Giorgio Marchetti

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Nota a Cassazione n. 8797/2026
Avv. Giorgio Marchetti

L’ordinanza della Corte di cassazione, sez. II civile, 8 aprile 2026, n. 8797, si colloca in linea di piena continuità con l’orientamento già evidenziato con le precedenti pronunce in materia, offrendo tuttavia un ulteriore – e particolarmente significativo – consolidamento del principio di diritto in tema di necessaria omologazione degli apparecchi autovelox.
Nel caso di specie, la vicenda processuale prende le mosse dall’opposizione avverso verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S., accertata mediante dispositivo fisso, rispetto al quale era pacificamente emersa la sola approvazione ministeriale, in assenza della prescritta omologazione ex art. 192 Reg. att. C.d.S.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, aveva ritenuto irrilevante tale carenza, valorizzando una pretesa “equivalenza funzionale” tra approvazione e omologazione, sul presupposto che entrambe sarebbero dirette ad assicurare l’affidabilità tecnica dello strumento. È proprio tale passaggio motivazionale ad essere oggetto di radicale censura da parte della Suprema Corte.
La Cassazione, infatti, ribadisce – in termini inequivoci – che approvazione e omologazione costituiscono procedimenti distinti, non sovrapponibili né fungibili, con conseguente illegittimità dell’accertamento effettuato mediante dispositivi privi di omologazione.
Il principio di diritto, già affermato in precedenza, viene dunque confermato con particolare nettezza: l’omologazione non rappresenta un mero adempimento formale, ma una condizione indefettibile di legittimità dell’accertamento, in quanto solo attraverso di essa è possibile garantire, secondo il legislatore, la piena affidabilità metrologica dello strumento.
Ciò che assume rilievo, sotto il profilo sistematico, è soprattutto il percorso motivazionale adottato dalla Corte. L’ordinanza, infatti, non si limita a riaffermare il principio, ma ne esplicita le ragioni, evidenziando come:
– la distinzione tra approvazione e omologazione sia radicata nella normativa primaria e regolamentare;
– l’omologazione costituisca il risultato di una verifica tecnica più rigorosa e tipizzata;
– l’assenza di tale procedimento non possa essere colmata né da valutazioni equivalenziali del giudice, né da presunzioni di affidabilità.
Ne deriva un chiaro rigetto dell’impostazione, talvolta accolta nella giurisprudenza di merito, secondo cui l’approvazione sarebbe sufficiente a legittimare l’uso dello strumento.
In tal senso, la Suprema Corte compie un passaggio ulteriore rispetto al mero enunciato del principio, chiarendo che l’equivalenza funzionale non è giuridicamente predicabile, in quanto si tradurrebbe in una inammissibile sostituzione del giudice al legislatore nella individuazione dei requisiti tecnici degli strumenti di accertamento.
L’ordinanza si segnala, pertanto, per la chiarezza e la linearità dell’apparato argomentativo, che rafforza la portata nomofilattica del principio già affermato: non è consentito accertare violazioni dei limiti di velocità mediante apparecchiature prive di omologazione, quand’anche munite di approvazione ministeriale.
In conclusione, la decisione in commento non solo conferma integralmente l’impostazione già evidenziata nel contributo citato, ma contribuisce a consolidarla in modo difficilmente eludibile, offrendo agli interpreti un riferimento motivazionale particolarmente solido e destinato, con ogni probabilità, a incidere stabilmente sull’orientamento della giurisprudenza di merito.



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