OMICIDIO O LESIONI STRADALI SENZA STATO DI EBBREZZA: NO ALLA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE
- Avv. Giorgio Marchetti
- 6 mag 2020
- Tempo di lettura: 1 min

Importante decisione degli Ermellini in ordine alla obbligatorietà o meno della revoca della patente nelle ipotesi di omicidio o lesioni stradali in carenza di stato di ebbrezza.
La Corte di Cassazione muove dalla sentenza della Consulta n. 88 del 19 febbraio 2019, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo, (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti - a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.".
In buona sostanza, la Corte di legittimità si conforma alle statuizioni dei giudici costituzionali che hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
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