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IL CONDOMINIO E' CONSIDERABILE "CONSUMATORE".

Aggiornamento: 25 apr 2020

Gli Stati membri possono estendere in senso più rigoroso la portata della normativa europea a tutela del consumatore, compatibilmente con quanto stabilito nei Trattati (CGUE, sentenza 2 aprile 2020)

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Importante pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea su di una questione rimessa dal Tribunale di Milano, relativamente alla possibilità del condominio di essere inquadrato come “consumatore”.


La questione è di non poco conto ed ha ricadute sulla accessibilità del condominio, quale soggetto di diritto, alle tutele previste dal Codice del consumo.


Essa è stata affrontata con sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19 ad opera della prima sezione della Corte di Giustizia in ordine all’interpretazione dell’art. 1 paragrafo 1 e dell’art. 2, lettera b) della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.


Per inciso, il rinvio pregiudiziale è la procedura che consente ad una giurisdizione dello Stato membro UE di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione Europea sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. Il rinvio pregiudiziale offre inoltre un mezzo per garantire la sicurezza giuridica tramite un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.


Orbene, il caso di specie riguarda una controversia insorta tra un condominio ed una società e relativa ad un contratto di fornitura di energia termica stipulato tra questi soggetti.


La società, con atto di precetto, intimava al condominio il pagamento di interessi di mora su un debito scaduto, nella misura prevista da specifica clausola contrattuale.


Il condominio resisteva proponendo opposizione ed eccepiva l’abusività della predetta clausola invocando la propria qualifica di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, chiedendo la nullità di protezione della predetta clausola, ciò che avrebbe travolto esclusivamente la clausola di cui si discute mantenendo valido ed efficace il resto del contratto.


L’apparente contrasto tra la giurisprudenza nazionale e quella comunitaria poneva nel dubbio il Tribunale adito se un condominio di diritto italiano potesse essere considerato alla stregua di un consumatore, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Infatti, la posizione della Cassazione è orientata ad affermare che da un lato i condomini possono essere qualificati “soggetti giuridici autonomi”, distinti dalle persone giuridiche e, dall’altro lato, ritiene che le norme del codice del consumo siano applicabili anche ai contratti stipulati tra l’amministratore di condominio e un professionista, dato che l’amministratore agirebbe per conto dei condòmini, i quali soltanto essi sarebbero consumatori.


Diversamente, la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 novembre 2001, Cape e Idealservice MN RE), sostiene la tesi secondo cui la nozione di consumatore non potrebbe prescindere dalla natura di persona fisica del soggetto interessato.


Ad avviso del Tribunale di Milano rimettente tale orientamento lascerebbe privi di protezione taluni soggetti giuridici più deboli, allorché contrattano con un soggetto professionista, dunque posto in posizione di forza, ciò che giustificherebbe quindi l’applicazione della tutela riservata ai consumatori.


La Corte di Giustizia muove dalla definizione di consumatore (sancita dal già citato art. 2 Cod. consumo) che è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta


Dalla norma si evincererebbe pertanto che è consumatore chi soggiace a due requisiti concorrenti: a) chi è persona fisica; b) che contratta per scopi non professionali.


Orbene, il condominio sembrerebbe carente del primo requisito di personalità fisica ciò che gli precluderebbe l’accesso alla tutela speciale riservata al consumatore.


Tuttavia, con una interpretazione estensiva dei trattati UE, la Corte di Giustizia rileva gli Stati membri non possiedono una comune nozione di “proprietà” e conclude che finché tale materia non sarà armonizzata dal legislatore europeo, ciascuno Stato sarà libero di disciplinare il regime giuridico del condominio inquadrandolo nella figura della “persona giuridica” o meno.


L’obiezione per cui si può comunque escludere che si tratti di una persona fisica, sì come previsto dal predetto art. 2, appare superabile dalla previsione di cui all’art. 169, paragrafo 4, TFUE, che consente agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, purché compatibili con i trattati, comunicando tali misure alla Commissione europea, concetto ripreso e ribadito anche nei “considerando” 12 e 13 della direttiva in esame.


Ed infatti, a parere della Corte ne consegue che, anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C-602/10, EU:C:2012:443, punto 40), a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati.


Conclusioni

Pertanto, alla luce delle osservazioni svolte, la Corte di Giustizia conclude che alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 
 
 

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