ETILOMETRO E ONERE DELLA PROVA: LA CASSAZIONE CONFERMA LA LINEA DURA
- Avv. Giorgio Marchetti
- 19 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 20 mar

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10001/2025, torna sul delicato tema dell'accertamento dello stato di ebbrezza e dell'onere della prova relativo alla regolarità degli strumenti di misurazione.
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, che aveva contestato l'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico sostenendo la mancanza di certificazione di omologazione dell'apparecchio utilizzato (modello MK III 7110).
La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio che merita particolare attenzione: l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, in ragione dell'affidabilità presunta dello strumento sottoposto a controlli periodici. Spetta quindi alla difesa dell'imputato fornire la prova contraria, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente cristallizzato una sorta di presunzione di affidabilità degli accertamenti etilometrici. Secondo questo orientamento, non è sufficiente una generica contestazione della regolarità dello strumento, ma è necessario che la difesa alleghi elementi concreti che facciano dubitare della sua corretta omologazione o manutenzione.
La Corte specifica che tale prova può essere fornita attraverso l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione del libretto metrologico dell'etilometro. Nel caso di specie, l'imputato si era limitato a produrre una sentenza relativa a un diverso procedimento, elemento ritenuto insufficiente dai giudici di legittimità.
La pronuncia solleva però alcune perplessità. In primo luogo, sembra configurare un'inversione dell'onere della prova difficilmente conciliabile con i principi del processo penale. In un sistema dove vige la presunzione di non colpevolezza, porre a carico dell'imputato la dimostrazione dell'irregolarità dello strumento appare quantomeno problematico.
Inoltre, la decisione si pone in apparente contrasto con altri orientamenti giurisprudenziali che, in materia amministrativa, hanno invece posto l'onere della prova della regolarità degli strumenti a carico dell'amministrazione. Sebbene si tratti di ambiti diversi, la contraddizione logica resta evidente.
La questione assume particolare rilevanza pratica considerando che l'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro rappresenta uno dei principali strumenti di contrasto alla guida in stato di alterazione. La necessità di garantire l'efficacia di questi controlli deve però bilanciarsi con il diritto di difesa e con i principi fondamentali del processo penale.
La sentenza sembra privilegiare le esigenze di accertamento, configurando un sistema probatorio che, di fatto, rende particolarmente ardua la contestazione degli accertamenti etilometrici. Questo approccio, se da un lato può contribuire a una maggiore efficacia nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, dall'altro rischia di comprimere eccessivamente le garanzie difensive.
La soluzione più equilibrata sarebbe forse quella di richiedere un onere di allegazione specifico da parte della difesa, ma mantenendo in capo all'accusa l'onere della prova sulla regolarità degli strumenti una volta che siano stati sollevati dubbi concreti e circostanziati.
In conclusione, la sentenza n. 10001/2025, pur inserendosi in un orientamento consolidato, lascia aperti interrogativi significativi sul corretto bilanciamento tra esigenze di accertamento e garanzie difensive in materia di guida in stato di ebbrezza. Un tema su cui, probabilmente, sarà necessario un ulteriore intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
[Nota: questo articolo rappresenta un'analisi della recente sentenza della Cassazione n. 10001/2025 e non costituisce parere legale. Per consulenze specifiche si consiglia di rivolgersi direttamente all'Avv. Giorgio Marchetti.]
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