Cassazione dice ancora una volta no alla "approvazione" degli autovelox.
- Avv. Giorgio Marchetti
- 17 mag
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 19 mag

La Corte di Cassazione, con l'importante ordinanza n. 14937 del 6 maggio 2025, torna ad affrontare il tema della legittimità degli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità effettuati mediante apparecchiature elettroniche, fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra "approvazione" e "omologazione" degli autovelox.
Il caso esaminato riguarda l'impugnazione di tredici verbali di accertamento emessi dalla polizia municipale per violazione dell'art.142, commi 7 e 8 del Codice della Strada, relativi al superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura "autovelox". Il ricorrente aveva contestato la legittimità degli accertamenti sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata, pur essendo stata approvata e sottoposta a taratura periodica, non era stata omologata.
La Corte, confermando il proprio orientamento espresso nella recente ordinanza n. 10505/2024, ha stabilito che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox che sia stato solamente approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale.
La Suprema Corte fonda il proprio ragionamento su due argomentazioni fondamentali:
1. L'art. 142, comma 6, Codice della Strada parla espressamente solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
2. L'art. 45, comma 6, del Codice della Strada e l'art. 192 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) disciplinano distintamente le attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e omologazione, attribuendo loro caratteristiche, natura e finalità diverse.
In particolare, l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, ha natura necessariamente tecnica ed è finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico. Tale procedura richiede un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, che si avvale del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La Corte sottolinea che non possono avere influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, in quanto tale approccio non trova supporto nelle fonti normative primarie. Come evidenziato anche nella sentenza n. 10368/2025, le fonti secondarie o le circolari amministrative non possono derogare alle prescrizioni normative primarie che richiedono l'omologazione per gli apparecchi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Dunque i goffi e ripetuti tentativi del Ministero dei trasporti, da ultimo con circolare n. 995 del 23 gennaio 2025, di voler ritenere equivalenti i termini "omologazione" ed "approvazione", sono stati ulteriormente e categoricamente posti nel nulla dalla Suprema Corte di cassazione.
La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che, come confermato dalla ordinanza n. 20913/2024, richiede la preventiva omologazione dell'apparecchiatura come requisito tecnico-giuridico indefettibile per la legittimità dell'accertamento, la cui mancanza determina l'invalidità della rilevazione effettuata e del conseguente verbale di contestazione.
Tale orientamento risponde all'esigenza di garantire l'affidabilità della misurazione e la tutela del diritto di difesa del cittadino, attraverso la verifica preventiva della conformità dell'apparecchio a standard tecnici predeterminati mediante una procedura amministrativa tipizzata. Come evidenziato dalla ordinanza n. 414/2025, in caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio, l'onere della prova grava sull'Amministrazione che ha accertato l'infrazione, la quale deve dimostrare, mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità, non solo l'omologazione iniziale ma anche l'avvenuta taratura periodica e la successiva verifica di funzionalità dello strumento.
In conclusione, la sentenza in commento conferma il principio secondo cui la semplice approvazione non è sufficiente per considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare mediante autovelox, essendo necessaria la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico alla procedura di omologazione che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei limiti di velocità. Tale principio, oltre a garantire la certezza del diritto, tutela sia l'interesse pubblico alla sicurezza stradale sia il diritto di difesa dei cittadini.
Avv. Giorgio Marchetti
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