Autovelox, Salvini firma il decreto: ma il testo ufficiale non c'è ancora e restano aperti i dubbi sulla sanatoria
- Avv. Giorgio Marchetti

- 13 minuti fa
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il 9 giugno 2026 che il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto destinato a disciplinare l'omologazione, la verifica e la taratura degli autovelox e degli altri dispositivi di rilevazione della velocità.
Si tratta di un provvedimento atteso da anni, destinato a intervenire in un settore profondamente segnato dal contenzioso e dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno riportato al centro del dibattito la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Tuttavia, proprio nel giorno dell'annuncio emerge una prima anomalia.
Il Ministero ha diffuso una notizia ufficiale sulla firma del decreto, ma non ha contestualmente pubblicato il testo integrale del provvedimento né il relativo numero di registrazione. Alla data di redazione del presente articolo il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non appare disponibile nella sezione normativa del MIT.
Le considerazioni che seguono sono quindi formulate sulla base del testo dello schema di decreto notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura TRIS n. 2026/0053/IT, il cui contenuto appare sostanzialmente coerente con la descrizione fornita oggi dal Ministero.
La disposizione che potrebbe generare nuovo contenzioso
Il punto più delicato riguarda la disciplina transitoria.
Secondo il testo circolato, i dispositivi elencati nell'Allegato B e già destinatari di precedenti decreti di approvazione "si intendono omologati per tutti i fini" previsti dalla nuova disciplina.
L'elenco comprende numerosi apparecchi oggi utilizzati dagli enti locali, tra cui Tutor 3.0, Vergilius Plus, Trucam, Telelaser Truspeed, Velomatic e Autovelox 106.
L'intento del legislatore amministrativo appare evidente: evitare che il sistema di controllo della velocità subisca un blocco operativo e fornire una risposta alle incertezze generate dalla giurisprudenza.
Ma è proprio questa soluzione a suscitare le maggiori perplessità.
Un decreto ministeriale può trasformare un'approvazione in un'omologazione?
L'articolo 45 del Codice della strada richiama espressamente sia l'approvazione sia l'omologazione dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni. Anche il regolamento di esecuzione disciplina procedure differenti.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha più volte valorizzato tale distinzione, ritenendo che i due istituti non possano essere automaticamente equiparati.
Da qui nasce una prima obiezione.
Se la distinzione tra approvazione e omologazione deriva da fonti normative di rango superiore, può un decreto ministeriale attribuire agli atti di approvazione gli stessi effetti dell'omologazione?
La questione non riguarda soltanto la tecnica normativa, ma investe direttamente il principio di gerarchia delle fonti.
Il rischio è che proprio la norma destinata a chiudere il contenzioso diventi il nuovo terreno di scontro processuale.
Il problema dell'irretroattività
Ancora più delicato è il tema degli effetti sui verbali già elevati.
L'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che:
"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
Nel testo circolato del decreto non compare alcuna disposizione che dichiari espressamente validi i verbali già emessi né alcuna norma che attribuisca efficacia retroattiva all'omologazione.
Non si legge, ad esempio, che i dispositivi debbano considerarsi omologati sin dalla data della loro approvazione, né che siano fatti salvi gli accertamenti già effettuati.
Questo silenzio normativo potrebbe rivelarsi decisivo.
Fatti salvi gli effetti delle sentenze divenute definitive o dei verbali non impugnati, per i verbali per i quali si sia ancora nei termini per l'impugnazione e per procedimenti di opposizione ancora pendenti, se un verbale è stato elevato prima dell'entrata in vigore del decreto (si ribadisce, ad oggi non ancora avvenuta) mediante un dispositivo che in quel momento risultava soltanto approvato, il requisito dell'omologazione deve essere verificato con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'accertamento oppure può essere integrato successivamente da un provvedimento sopravvenuto?
È difficile immaginare che tale interrogativo non venga portato davanti ai Giudici di Pace, ai Tribunali e, inevitabilmente, alla Corte di Cassazione.
La possibile linea difensiva dell'Amministrazione
È prevedibile che il Ministero sostenga che non si tratti di una sanatoria retroattiva.
La tesi potrebbe essere quella secondo cui i dispositivi inseriti nell'Allegato B erano già sostanzialmente conformi ai requisiti tecnici richiesti e che il decreto si limita a riconoscere formalmente una conformità già esistente.
In questa prospettiva il provvedimento avrebbe natura ricognitiva e non innovativa.
Resta però da verificare se tale ricostruzione sarà ritenuta sufficiente dai giudici, soprattutto alla luce delle pronunce della Cassazione che hanno attribuito rilievo proprio alla mancanza di una formale omologazione in quanto procedimento tecnico distinto dall'approvazione.
Anche la competenza tecnica resta oggetto di discussione
Un ulteriore profilo riguarda il ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Gli autovelox sono strumenti che effettuano misurazioni e alcuni operatori ritengono che la materia presenti evidenti profili di metrologia legale.
Il decreto richiama il coinvolgimento del MIMIT nei lavori preparatori, nei pareri e nella procedura europea di notifica. Tuttavia il procedimento di omologazione resta integralmente incardinato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Anche sotto questo profilo non è escluso che possano emergere future contestazioni.
Una partita ancora aperta
L'annuncio della firma del decreto rappresenta certamente un passaggio importante.
Tuttavia, l'assenza del testo ufficiale impedisce per il momento una verifica definitiva del contenuto normativo e suggerisce prudenza nelle valutazioni.
Se il testo definitivo dovesse confermare la disciplina contenuta nello schema notificato a Bruxelles, le questioni aperte resterebbero numerose:
la possibilità di equiparare approvazione e omologazione mediante decreto ministeriale;
gli effetti sui verbali già elevati;
il rispetto del principio di irretroattività;
il tema delle competenze tecniche in materia di misurazione.
Paradossalmente, il decreto nato per chiudere il contenzioso sugli autovelox potrebbe inaugurare una nuova fase di controversie, questa volta concentrata non più sull'assenza di omologazione, ma sulla legittimità della sanatoria stessa.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale, una sola conclusione appare certa: la parola definitiva non sarà del Ministero, ma ancora una volta dei giudici.
Avv. Giorgio Marchetti


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