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Autovelox: il decreto è arrivato, ma non cancella i vizi dei verbali già notificati


Dopo mesi di attesa è stato finalmente adottato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina l'omologazione degli autovelox e degli altri dispositivi per il rilevamento della velocità. Il provvedimento introduce un sistema organico di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi e, soprattutto, considera omologati numerosi apparecchi già in uso sul territorio nazionale, elencati nell'Allegato B del decreto.


Per molti commentatori la questione sarebbe ormai chiusa ma in realtà non lo è affatto.


Il primo problema è quello dell'efficacia nel tempo della nuova disciplina. L'art. 11 delle Preleggi stabilisce infatti un principio fondamentale: la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo espressa previsione contraria.

E il nuovo decreto non contiene alcuna norma che sani retroattivamente gli accertamenti già eseguiti né dispone che le nuove regole si applichino alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.


Ma c'è un aspetto ancora più importante.

Il verbale di accertamento è l'unico atto sul quale si fonda la sanzione amministrativa. È un atto pubblico assistito da fede privilegiata e deve quindi contenere tutti gli elementi essenziali che giustificano la pretesa sanzionatoria.

Ebbene, nella quasi totalità dei verbali notificati negli ultimi anni l'apparecchio utilizzato viene indicato come "approvato" dal Ministero, con richiamo al relativo decreto di approvazione. Non viene invece attestata l'esistenza di un'omologazione.

Questo dato è decisivo.

Il nuovo decreto può certamente incidere sul regime giuridico degli apparecchi per il futuro, ma non può modificare il contenuto storico di verbali già formati e notificati ai cittadini.

In altre parole, se il verbale afferma che l'accertamento è stato effettuato mediante un dispositivo approvato, l'Amministrazione non può oggi sostenere che quel medesimo verbale debba essere letto come se avesse attestato l'esistenza di una omologazione.

La legittimità dell'accertamento deve essere valutata sulla base di quanto risulta dall'atto amministrativo notificato al destinatario e dei presupposti esistenti al momento della contestazione.

Per questo motivo il decreto rappresenta certamente una svolta per il futuro, ma è tutt'altro che scontato che possa chiudere il contenzioso relativo alle sanzioni già elevate.

Anzi, proprio la scelta di attribuire oggi una qualificazione di "omologati" ad apparecchi che per anni sono stati indicati nei verbali come semplicemente "approvati" potrebbe alimentare nuove contestazioni nei procedimenti ancora pendenti.


Il decreto è arrivato. Ma la partita giudiziaria, probabilmente, è appena cominciata.


Avv. Giorgio Marchetti


 
 
 

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