Autovelox non omologato: ancora una volta il Giudice di Pace di Viterbo dà ragione all’automobilista.
- Avv. Giorgio Marchetti

- 1 giorno fa
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Ancora una pronuncia del Giudice di Pace di Viterbo sul tema, ormai tutt’altro che marginale, degli autovelox approvati ma non omologati. E, ancora una volta, il ricorso dell’automobilista viene accolto.
Con a recente sentenza n. 485/2026 del 27/05/2026, depositata il 6/7/2026, il Giudice di Pace di Viterbo, dott. Mauro Fagioni, ha annullato un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Soriano nel Cimino per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della strada.
La contestazione riguardava il superamento del limite di velocità rilevato sulla S.S. Umbro Laziale 675, in direzione Orte.
Il punto decisivo del ricorso era però un altro: l’apparecchiatura utilizzata per accertare la velocità risultava priva della prescritta omologazione, una questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità sembra ormai aver tracciato una linea sempre più netta.
Il Giudice di Pace richiama espressamente la recentissima pronuncia della Corte di cassazione n. 8797 dell’8 aprile 2026 e ricorda il precedente orientamento espresso, tra le altre, con le decisioni n. 26521/2025 e n. 10505/2024.
Il principio è ormai noto: approvazione e omologazione non sono sinonimi.
E, soprattutto, l’una non può essere automaticamente equiparata all’altra.
Come osserva il Giudice di Pace di Viterbo, l’art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada disciplina distintamente i procedimenti di approvazione e di omologazione.
Si tratta, dunque, di attività caratterizzate da funzioni differenti.
L’approvazione costituisce un procedimento che non richiede necessariamente la comparazione del prototipo con caratteristiche fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, al contrario, presuppone una verifica tecnica più rigorosa e rappresenta, secondo l’impostazione accolta dalla Cassazione, la garanzia della precisione dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità.
Il dato normativo dal quale muove la decisione è, del resto, particolarmente significativo.
L’art. 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce valore probatorio alle risultanze delle apparecchiature «debitamente omologate».
Non semplicemente approvate.
Ed è proprio su questa distinzione terminologica e sostanziale che continua a giocarsi il contenzioso sugli autovelox.
Nella sentenza del Giudice di Pace di Viterbo viene inoltre respinta l’impostazione secondo cui i due procedimenti potrebbero essere considerati sostanzialmente equivalenti sulla base della normativa secondaria o della prassi amministrativa.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è chiaro: quando il legislatore ha utilizzato due termini differenti, «approvazione» e «omologazione», non è possibile considerarli giuridicamente sovrapponibili.
La conseguenza, nel caso esaminato, è stata l’accoglimento del ricorso.
La mancata omologazione dell’autovelox ha infatti determinato l’illegittimità dell'accertamento della violazione e, quindi, l'annullamento del verbale impugnato.
La decisione assume particolare interesse perché conferma come, nonostante il susseguirsi delle pronunce della Corte di cassazione, la questione continui concretamente a presentarsi davanti ai giudici di merito.
Il contenzioso, insomma, è tutt’altro che chiuso.
Ma l’orientamento seguito dal Giudice di Pace di Viterbo appare ormai perfettamente inserito nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini della validità dell'accertamento della velocità non basta dimostrare che l'apparecchiatura sia stata approvata.
Occorre l'omologazione richiesta dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.
Approvazione e omologazione restano due cose diverse.
E, ancora una volta, l'autovelox non omologato non supera il vaglio del Giudice di Pace di Viterbo.
Avvocato Giorgio Marchetti



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