AUTOVELOX, DECRETO SALVINI NON FA MIRACOLI: UN APPARECCHIO NON DIVENTA OMOLOGATO PER DECRETO
Due nuove sentenze, del Tribunale di Imperia e del Giudice di Pace di Trapani, mettono in discussione il tentativo di “sanare” gli autovelox semplicemente approvati. E pongono una domanda imbarazzante: può un decreto ministeriale far risultare eseguita una verifica tecnica che non è mai stata fatta?

La guerra degli autovelox non è finita.
Anzi, dopo il D.M. 125/2026, quello che avrebbe dovuto mettere ordine nella materia, la questione sembra essere diventata ancora più interessante.
Perché il punto non è più soltanto stabilire se approvazione e omologazione siano la stessa cosa. La Corte di cassazione, sul punto, si è già espressa più volte e la risposta è stata chiara: no, non lo sono.
La questione, adesso, è molto più scomoda:
può un decreto ministeriale attribuire oggi la qualità di “omologato” a un apparecchio che, quando è stato utilizzato per elevare una sanzione, era stato soltanto approvato e non era mai stato sottoposto alla procedura tecnica di omologazione?
Due sentenze recentissime suggeriscono che la risposta non sia affatto quella che il Ministero avrebbe voluto.
IMPERIA: LA NORMA NUOVA NON CANCELLA QUELLA VECCHIA
Partiamo dal Tribunale di Imperia, sentenza n. 470/2026 del 24 luglio 2026
Il caso riguardava quattro verbali elevati nel 2024. Il Comune sosteneva, in sostanza, che l'approvazione ministeriale dell'autovelox fosse sufficiente e invocava anche la normativa sopravvenuta.
Il Tribunale ha respinto l'appello e lo ha fatto mettendo subito un punto fermo: le disposizioni introdotte successivamente ai fatti non hanno efficacia retroattiva.
Tradotto dal linguaggio giudiziario: se nel momento in cui è stata elevata la sanzione l'apparecchio non possedeva il requisito richiesto dalla legge, non si può semplicemente prendere una norma arrivata dopo e comportarsi come se quel requisito fosse già esistito.
Ma c'è di più.
Il Tribunale ricorda che l'omologazione non è una formalità burocratica. È una procedura che ha una “natura necessariamente tecnica”, finalizzata a garantire la funzionalità e la precisione dello strumento.
E allora la domanda diventa inevitabile:
come si può rendere retroattivamente “omologato” un apparecchio che non è mai stato sottoposto alle verifiche tecniche previste per l'omologazione?
Il Tribunale ha infatti risposto in modo tranchant che non si può!
IL PUNTO CHE IL DECRETO NON PUÒ CANCELLARE
Qui arriviamo al cuore della questione.
L'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada distingue chiaramente i due procedimenti.
Per l'omologazione il Ministero deve accertare la rispondenza e l'efficacia dell'apparecchio, anche mediante prove. L'approvazione segue invece un procedimento differente.
Non è, dunque, una questione di parole, non è come cambiare l'etichetta su una bottiglia.
Omologazione significa che è stata svolta una determinata procedura, con una determinata finalità e con una componente tecnica precisa.
Se quella procedura non è mai stata svolta, il problema non si risolve semplicemente dichiarando che l'apparecchio deve considerarsi omologato.
Sarebbe come stabilire per decreto che un'automobile ha superato la revisione senza averla mai portata in officina.
Il decreto può cambiare le regole.
Non può trasformare una verifica mai eseguita in una verifica eseguita.
TRAPANI: IL GIUDICE DI PACE LO SCRIVE NERO SU BIANCO
Se la sentenza di Imperia è importante, quella del Giudice di Pace di Trapani lo è forse ancora di più per la questione che stiamo esaminando.
La sentenza n. 470/2026 del 1 settembre 2026 riguarda un verbale del 20 gennaio 2026. L'Amministrazione aveva documentato l'approvazione dell'apparecchio, la taratura e la verifica di funzionalità. Ma non aveva prodotto la documentazione relativa all'omologazione.
Il giudice ha quindi annullato la sanzione.
Ma soprattutto ha richiamato espressamente la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 504/2026 del 16 luglio 2026, osservando che anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 125/2026 (Decreto Salvini) resta netta la distinzione tra approvazione e omologazione.
Poi arriva il passaggio politicamente e giuridicamente più pesante.
Secondo il giudicante, il Ministero ha tentato, attraverso il decreto, di considerare automaticamente omologati dispositivi che in passato avevano ottenuto soltanto l'approvazione.
Ma – osserva il giudice – la gerarchia delle fonti impedisce a un decreto ministeriale, fonte secondaria, di derogare o riscrivere l'art. 142, comma 6, del Codice della strada, che richiede la preventiva omologazione degli strumenti.
Non è una sottigliezza, è il cuore del problema.
LA TARATURA NON È L'OMOLOGAZIONE
C'è poi un'altra possibile scorciatoia che le sentenze contribuiscono a smontare: quella secondo cui, se l'apparecchio è stato tarato, allora sarebbe automaticamente affidabile e quindi utilizzabile.
No.
Il Tribunale di Imperia ricorda, richiamando la Cassazione, che la taratura è cosa diversa dalla necessità dell'omologazione.
E Trapani aggiunge che, quando viene contestata l'affidabilità dell'apparecchio, la Pubblica Amministrazione deve fornire la relativa prova documentale: non è sufficiente il semplice verbale di accertamento.
Quindi abbiamo quattro concetti distinti:
approvazione ≠ omologazione ≠ taratura ≠ verifica di funzionalità.
Confonderli significa confondere procedure che hanno finalità differenti.
MA ALLORA, CHE COSA HA FATTO IL DECRETO SALVINI?
È qui che il dibattito diventa davvero interessante.
Perché una cosa è stabilire, per il futuro, nuove modalità di omologazione, nuove procedure tecniche o nuovi requisiti, altro è attribuire oggi a un apparecchio una qualità che presuppone una verifica tecnica che quell'apparecchio non ha mai effettuato.
Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare l'omologazione da procedimento tecnico in una semplice qualificazione amministrativa.
Ma le sentenze che abbiamo davanti dicono esattamente il contrario.
Il Tribunale di Imperia parla di una procedura caratterizzata necessariamente da una componente tecnica e finalizzata a garantire la precisione dello strumento.
Il Giudice di Pace di Trapani richiama invece il principio della gerarchia delle fonti e nega che un decreto ministeriale possa riscrivere la disciplina contenuta nel Codice della strada.
IL PARADOSSO
Ed eccolo, il paradosso.
Per anni si è detto agli automobilisti che l'autovelox era affidabile perché approvato, tarato e sottoposto a verifiche.
Poi la Cassazione ha chiarito che approvazione e omologazione non sono equivalenti.
E adesso, davanti al problema delle migliaia di apparecchi privi di omologazione, si interviene con un decreto.
Ma una domanda rimane lì, sul tavolo:
dove sono le verifiche tecniche che trasformano un apparecchio approvato in un apparecchio omologato?
Perché se quelle verifiche non sono state fatte, non basta chiamare “omologato” ciò che omologato non era.
E soprattutto non basta un atto amministrativo successivo per far finta che quella verifica sia avvenuta.
NON È UNA BATTAGLIA SULLE PAROLE
Questa vicenda viene talvolta raccontata come una battaglia di automobilisti contro i Comuni per un cavillo.
È una rappresentazione fuorviante.
La stessa giurisprudenza richiamata nelle due sentenze individua nell'omologazione una garanzia tecnica della precisione dello strumento e quindi dell'attendibilità dell'accertamento.
E se l'omologazione è una garanzia tecnica, quella garanzia non può essere sostituita da una dichiarazione amministrativa.
Altrimenti il principio sarebbe semplicissimo:
non hai fatto la verifica? Nessun problema: basta approvare un decreto che dica che l'hai fatta.
È evidente che non può funzionare così.
LA PARTITA È ANCORA APERTA
Naturalmente, sarebbe prematuro sostenere che queste due sentenze abbiano definitivamente demolito il D.M. 125/2026, ma hanno messo in evidenza due questioni difficili da eludere:
a) la normativa successiva non può essere automaticamente applicata al passato;
b) un decreto ministeriale non può sostituire con una qualificazione amministrativa una procedura tecnica che la legge e il regolamento distinguono dall'approvazione.
Il Tribunale di Imperia ha dunque confermato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo l'appello del Comune mentre il Giudice di Pace di Trapani ha annullato il verbale e condannato l'Amministrazione alle spese.
Sarà allora interessante vedere come si muoveranno gli altri giudici e, soprattutto, quale sarà la prossima parola della Cassazione.
Nel frattempo, una cosa sembra difficile da contestare:
un decreto può cambiare il diritto e non può cambiare il passato.
E non può nemmeno far risultare eseguita una verifica tecnica che nessuno ha mai eseguito, sebbene le amministrazioni perseverino a sostenere tutto ciò. Avv. Giorgio Marchetti




per i due tribunali viene riportato lo stesso numero di sentenza (470/2026). Sarebbe possibile avere i numeri corretti?
Condivido ogni parola della disamina fatta con estrema chiarezza e precisione delle norme esistenti.