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COSTITUISCONO PARTI COMUNI I RIVESTIMENTI DECORATIVI DEI BALCONI.

Con l’ordinanza n. 10848 dell’8 giugno 2020, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delibera assembleare che ripartisca fra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi, dato che i rivestimenti di un fabbricato devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.

Il caso: la vicenda prende spunto da una impugnazione di un condomino avverso una delibera assembleare che prevedeva la ripartizione, tra tutti i condomini, delle spese inerenti la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi.

In entrambi i gradi di giudizio del merito veniva stabilito che le ringhiere, fungendo da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, rientrando, quindi, a pieno diritto tra le parti comuni dell’edificio.

Con ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, il condomino eccepiva la violazione degli articoli 1117 e 1125 Cod. Civ. e 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., deducendo che le ringhiere ed i divisori dei balconi non possono essere ricomprese tra le parti condominiali e che la decisione era stata assunta senza un rilievo architettonico e prospettico.

La decisione: gli Ermellini hanno rigettato il ricorso osservando che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i balconi non rientrano tra le parti comuni di cui all’art. 1117 Cod. Civ, non essendo né necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso od al servizio dello stesso. Diversamente i rivestimenti esterni dello stesso devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica dell’edificio, divenendo elementi ornamentali della facciata.

Con la ulteriore precisazione nell’ordinanza che la valutazione in ordine alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio delle ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacche' "ben visibili all'esterno", "disposti simmetricamente", "omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale" costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.




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